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Nuove disposizioni normative hanno definito la strada urbana ciclabile, una strada urbana ad unica carreggiata, con banchine pavimentate e marciapiedi, con limite di velocità non superiore a 30 km/h. Definita da apposita segnaletica verticale ed orizzontale, con priorità per i velocipedi.

 

Su questa tipologia di strade, i velocipedi che transitano o che vi si immettono, anche da luogo non soggetto a pubblico passaggio, hanno la precedenza su tutti gli altri veicoli. Lungo le strade urbane a senso unico dotate di corsia ciclabile per doppio senso ciclabile, i conducenti degli altri veicoli devono dare la precedenza ai mezzi di mobilità dolce che circolano su di esse.

 

Nel caso in cui sia necessario sorpassare, a causa della "probabilità di ondeggiamenti e deviazioni” del velocipede, bisognerà rallentare e farlo “a ridottissima velocità qualora le circostanze lo richiedano” e comunque “usare particolari cautele al fine di assicurare una maggiore distanza laterale di sicurezza”.

 

La corsia ciclabile per doppio senso ciclabile è posta a sinistra rispetto al senso di marcia ed è idonea a permettere la circolazione, sulle strade urbane, dei velocipedi in senso contrario a quello di marcia degli altri veicoli.

 

Questa corsia deve essere individuata attraverso una specifica ordinanza del Sindaco e da specifici cartelli stradali.

In questo caso sulle strade urbane di quartiere, locali, urbane ciclabili e sugli itinerari ciclopedonali, i mezzi di mobilità dolce possono circolare contromano, ma solo lungo la cosiddetta corsia ciclabile per doppio senso ciclabile, che potrà essere realizzata sulle strade con limite di velocità pari a 30 km/h o su quelle che fanno parte di una Ztl.

 

I Comuni, sempre con apposita ordinanza, possono consentire la circolazione dei velocipedi anche sulle strade riservate ai mezzi del trasporto pubblico, purché non siano presenti binari tranviari a raso e a condizione che la larghezza della strada non sia inferiore a 4,30 metri.