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Il vecchio detto “chi rompe paga”, sta a significare che se noi danneggiamo qualcosa di qualcuno siamo tenuti a rimborsarlo, consentendogli di ricomprarsi la cosa che è andata distrutta o danneggiata.  Nel Codice Civile infatti troviamo ciò che giuridicamente viene definita la “responsabilità civile”, nell’articolo 2043 “Qualunque fatto doloso o colposo, che provoca ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
 

La responsabilità è quindi un elemento della vita di tutti i giorni, ma per quanto riguarda la circolazione stradale di veicoli, essendo un’attività particolarmente pericolosa, esiste, a tutela di tutti, una responsabilità specifica chiamata “Responsabilità Civile Auto” regolata anche questa dal nostro Codice Civile all’articolo 2054.  L’articolo prevede che “il conducente di un veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.


Il Codice della Strada, infatti, prescrive nell’articolo 193 che i veicoli a motore circolanti o che sono in sosta su strade pubbliche, debbano avere una copertura assicurativa per risarcire eventuali danni provocati a terzi, ovvero a un’altra persona che non sia il proprietario e conducente, o a cose.
 

L’Impresa di Assicurazione, quindi, in cambio di un premio versato, ovvero di una quota in denaro, si sostituisce nel proteggere conducente e proprietario qualora venga chiamato a rispondere di eventuali danni provocati e ne venga dimostrata la responsabilità.

 

Queste disposizioni valgono però per i veicoli a motore dotati di targa (auto, camion, moto, scooter, bus).

 

 

ASSICURAZIONE BICICLETTA, EBIKE, MONOPATTINO
 

Per quanto riguarda i velocipedi, la legge ad oggi non prevede nessun obbligo di assicurazione RC auto, anche se al momento sono state presentate al Legislatore varie proposte di regolamentare questi veicoli leggeri in maniera simile ai mezzi motorizzati.
 

Il fatto di non essere obbligati ad assicurarci, qualora procuriamo un danno a qualcuno o a qualcosa, mentre stiamo usando il nostro mezzo, non ci esclude però dalla responsabilità in caso di danni a terzi.


La responsabilità per gli eventuali danni in caso di sinistro, ovvero di un incidente, ricade interamente sui conducenti dei veicoli coinvolti, a meno che gli stessi non si siano assicurati in via volontaria, stipulando una copertura facoltativa contro la responsabilità civile generale per danni a terzi.


È per questo che è molto importante dotarsi di una opportuna polizza assicurativa, quando si usa una bicicletta, e-bike o monopattino, per evitare problemi economici che potrebbero essere anche molto rilevanti.