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Il Codice della Strada sanziona chi guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti a prescindere dal tipo di mezzo usato; si può trattare di un’auto, una moto, un motorino, una bicicletta o un monopattino. Infatti anche il velocipede è classificato come mezzo, pertanto si applicano le sanzioni previste dagli artt. 186 “guida in stato d’ebbrezza” e 187 “guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti”. Il principio è dettato dal fatto che chi si mette in strada con la propria due ruote, potrebbe arrecare danno con il proprio andamento non regolare, investire pedoni che attraversano la strada o peggio, invadere il senso di marcia inverso causando grave pericolo per gli automobilisti. Ricordando che il tasso legale corrisponde a 0,5 mg/lt, le sanzioni amministrative e penali che vengono applicate sono modulate in base alla gravità del superamento del tasso alcolemico:

 

  • 0,5-0,8 mg/lt  (sanzione amministrativa)
  • 0,8-1,5 mg/lt (ammenda ed arresto)
  • oltre 1,5 mg/lt (ammenda ed arresto)

 

Invece la sospensione della patente, secondo una ormai consolidata giurisprudenza, non si applica, in quanto per la guida di questa tipologia di mezzo non è necessaria nessuna patente e pertanto non sussiste alcun collegamento diretto tra il mezzo con il quale il reato è stato commesso e l'abuso dell'autorizzazione amministrativa.