L’e-bike rientra nella categoria dei velocipedi (così il nostro Codice della Strada chiama la bicicletta) ed il suo utilizzo è disciplinato dagli artt. 50 (definizione di velocipede), 68 (caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento) e 182 (circolazione dei velocipedi) del Codice della Strada, pertanto deve rispettare tutte le regole previste per le biciclette tradizionali.
Per essere considerate biciclette a pedalata assistita, le bici elettriche devono rispettare i requisiti della direttiva europea 2002/24/CE, recepita in Italia nel 2003 ovvero: una potenza massima del motore di 0,25 kW, assistenza del motore elettrico fino alla velocità di 25 km/h; interruzione dell’assistenza se il ciclista smette di pedalare.
Inoltre il motore che interviene a supporto della pedalata non può essere sostitutivo.
Le bici elettriche a funzionamento autonomo (senza pedalata) rientrano invece nella categoria dei ciclomotori e devono pertanto essere omologate, immatricolate ed obbligatoriamente assicurate per la responsabilità civile.
L’ e-bike a pedalata assistita che interviene a sostegno della propulsione muscolare fino alla velocità di 45 km/h, le cosiddette S-Pedelec, sono assimilate ai ciclomotori e rispondono alle regole per i veicoli a motore (immatricolazione, targa, assicurazione, patente, casco obbligatorio).