Logo Logo home

2 - Classificazione

“La bicicletta nel Codice della Strada”

La bicicletta è un vero e proprio veicolo, soggetto al Codice della strada come gli altri veicoli circolanti, ed è definita con il termine “velocipede”.

Gli articoli più importanti del Codice della strada sono l’art. 50, dove la troviamo definita come “un veicolo con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo” e indicate le dimensioni: 1,30 m. di larghezza, 3 m. di lunghezza e 2,20 m. di altezza.

Poi l’art. 68 individua quali sono le caratteristiche funzionali e costruttive che deve possedere una bicicletta e quali sono i dispositivi con cui la stessa deve essere adeguatamente e obbligatoriamente equipaggiata.

Infine l’art. 182 del Codice della strada, attuato dall’art. 377 del relativo Regolamento, regola la circolazione prevedendo una serie di obblighi e di divieti e le relative sanzioni in caso di violazione.

indice 1 1
left right Bici